. dataprv=15 settembre 2003; (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 138 del 15 settembre 2003) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base della competenza regolamentare di cui all'Art. 117, comma sesto, della costituzione, disciplina l'anagrafe delle aziende agricole contenente la banca dati di cui all'Art. 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme pei l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionle 27 agosto 1983, n. 34). Tale anagrafe si inserisce nel Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.), anche al fine dell'integrazione del sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.). Il presente regolamento e' adottato in attuazione dell'Art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, ai sensi dell'Art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), oltre che della normativa regionale citata. 2. La Regione e le amministrazioni di cul all'Art. 3 della legge regionale n. 15 del 1997, nella gestione di qualsiasi procedimento concernente le aziende agricole, si avvalgono delle informazioni registrate nell'anagrafe. 3. Le aziende sono identificate dal codice unico delle aziende agricole (C.U.A.A.) di cui all'Art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'Art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).