. dataprv=15 settembre 2003;
                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Emilia-Romagna n. 138 del 15 settembre 2003)

                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              E m a n a
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   La  Regione  Emilia-Romagna,  sulla  base  della  competenza
regolamentare  di  cui all'Art. 117, comma sesto, della costituzione,
disciplina l'anagrafe delle aziende agricole contenente la banca dati
di cui all'Art. 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme
pei  l'esercizio  delle funzioni regionali in materia di agricoltura.
Abrogazione  della  legge  regionle  27 agosto  1983,  n.  34).  Tale
anagrafe  si  inserisce  nel  Sistema  informativo agricolo regionale
(S.I.A.R.),  anche  al fine dell'integrazione del sistema informativo
agricolo nazionale (S.I.A.N.). Il presente regolamento e' adottato in
attuazione  dell'Art.  14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile
1998,  n.  173  (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole,
ai  sensi  dell'Art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449), oltre che della normativa regionale citata.
    2.  La Regione e le amministrazioni di cul all'Art. 3 della legge
regionale  n.  15  del 1997, nella gestione di qualsiasi procedimento
concernente  le  aziende  agricole,  si  avvalgono delle informazioni
registrate nell'anagrafe.
    3.  Le  aziende  sono identificate dal codice unico delle aziende
agricole  (C.U.A.A.)  di  cui  all'Art.  1,  comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  1° dicembre  1999, n. 503 (Regolamento
recante  norme  per  l'istituzione della carta dell'agricoltore e del
pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende  agricole,  in attuazione
dell'Art.  14,  comma  3,  del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173).